Sito web avvocato a Forlì: cosa permette il codice deontologico

Ci sono due modi opposti di sbagliare il sito di uno studio legale, e a Forlì si incontrano tutti e due. Il primo è l'avvocato convinto che la deontologia gli vieti di farsi trovare: online ha un nome, un numero e una scheda dentro un portale che non ha scelto lui. Il secondo è lo studio con un sito fatto da chi il codice non l'ha mai letto, con il confronto con gli altri studi e i nomi dei clienti in bella vista. Il primo si penalizza da solo. Il secondo rischia una sanzione disciplinare.
Cosa dice il codice deontologico forense sul sito di un avvocato
Le regole stanno in due articoli del Codice deontologico forense, nel testo aggiornato che pubblica il Consiglio Nazionale Forense. L'articolo 17 consente all'avvocato di informare sulla propria attività, sull'organizzazione dello studio, sulle specializzazioni e sui titoli che possiede. L'articolo 35, intitolato Dovere di corretta informazione, dice come: con verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo sempre riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. Gli stessi principi stanno nell'articolo 10 della legge professionale forense, la 247 del 2012.
La svolta è del 2016. Prima l'articolo 35 permetteva solo siti con un dominio proprio, comunicati in anticipo al Consiglio dell'Ordine nella forma e nel contenuto, e vietava al sito ogni riferimento commerciale o pubblicitario. Con la modifica del 22 gennaio 2016, in vigore dal 2 luglio dello stesso anno, quei due commi sono stati cancellati ed è entrata la formula che conta: le informazioni si danno "quali che siano i mezzi utilizzati". Da allora il sito è ammesso, come le pagine social e la scheda su Google: il mezzo è libero, le regole sul contenuto restano.

Chi cerca le nuove regole deontologiche degli avvocati trova gli aggiornamenti entrati in vigore fra novembre 2025 e aprile 2026: riguardano i doveri nel processo e l'equo compenso. L'articolo 35 è fermo alla modifica del 2016, il 17 al testo del 2014. Attenzione a non confondere i mestieri: per medici, dentisti e professioni sanitarie vale una legge diversa, che esclude per nome offerte e sconti, e la spieghiamo in cosa si può scrivere sul sito di un dentista.
Cosa non può stare sul sito di uno studio legale
L'articolo 35 è preciso, e i divieti si traducono in cose che si vedono davvero sulle pagine:
- Niente confronti con altri professionisti. "Il miglior studio di Forlì" o "più esperienza degli altri" sono informazioni comparative.
- Niente informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. La promessa di vincere è l'esempio più chiaro.
- Niente titoli, funzioni o incarichi estranei alla professione. La carica nel circolo sportivo non va nel profilo dell'avvocato.
- Niente nomi di professionisti o di terzi che non siano collegati in modo organico o diretto con lo studio.
- Niente nomi dei clienti, nemmeno se sono loro a proporlo: il comma 8 lo dice con le parole "ancorché questi vi consentano".
- Il titolo di professore solo per chi è o è stato docente universitario di materie giuridiche.
E c'è un obbligo che si dimentica spesso: in ogni informazione vanno indicati il titolo professionale, il nome dello studio e l'Ordine di appartenenza. Se ne tieni a mente solo tre, sono due no e un obbligo: niente confronti, niente nomi dei clienti, e sempre titolo, studio e Ordine.

Poi c'è un divieto che molti ripetono e che non esiste più. Il comma che escludeva dal sito ogni riferimento pubblicitario è uno dei due cancellati nel 2016. Oggi la misura è il comma 9: forme e modi dell'informazione devono rispettare dignità e decoro della professione, e se un sito li rispetti lo valuta l'Ordine. Chi sbaglia rischia la censura, la sanzione prevista dal comma 10.
| Sul sito | Si può? | Dove sta scritto |
|---|---|---|
| Aree di attività e organizzazione dello studio | Sì | Articolo 17 |
| Specializzazioni e titoli posseduti | Sì | Articolo 17 |
| Titolo, nome dello studio, Ordine | Obbligatori | Articolo 35, comma 3 |
| Prezzi delle prestazioni | Sì, se trasparenti e veri | Decreto legge 223 del 2006 |
| Confronti con altri studi | No | Articolo 35, comma 2 |
| Nomi dei clienti, anche consenzienti | No | Articolo 35, comma 8 |
| Professionisti estranei allo studio | No | Articolo 35, comma 6 |
Prezzi, recensioni e cause vinte sul sito di un avvocato
I prezzi sì, i nomi dei clienti no, le cause vinte no: su questi tre dubbi la legge e il codice dicono più di quanto si creda.
I prezzi si possono pubblicare. Il decreto legge 223 del 2006, articolo 2, ha cancellato i divieti di pubblicità informativa sul prezzo e sui costi complessivi delle prestazioni professionali, purché il messaggio sia trasparente e veritiero, e il rispetto di questi criteri lo verifica l'Ordine. Tradotto: il costo della prima consulenza si può scrivere, se è quello vero e dice cosa comprende.
I nomi dei clienti no, mai. Una testimonianza con nome e cognome sul sito è proprio il caso del comma 8. Le recensioni su Google le scrivono i clienti, ma la risposta è tua, e lì il segreto professionale dell'articolo 28 vale anche per l'incarico non accettato: si ringrazia senza confermare che quella persona sia stata tua cliente, e senza un dettaglio del caso. Il metodo generale sta in come gestire le recensioni su Google; per un avvocato ha questo limite in più.
Le cause vinte non si contano in vetrina. Il codice chiede di richiamare sempre la natura e i limiti dell'obbligazione professionale: l'avvocato si impegna a difendere bene, non a vincere. Una percentuale di successi o la promessa di chiudere in fretta dicono il contrario. E per i post sui social c'è anche l'articolo 57: in ogni attività di comunicazione l'avvocato non deve spendere il nome dei propri assistiti né enfatizzare le proprie capacità professionali.
Su ogni dubbio la parola finale spetta al Consiglio dell'Ordine a cui sei iscritto. Qui si racconta cosa dice il testo, non si danno pareri.
Cosa scrivere sul sito di uno studio legale di Forlì: i problemi, non le materie
Tolti i divieti resta quasi tutto, ed è la parte che manca in tanti siti di studi legali.
Chi cerca un avvocato non cerca una materia, cerca qualcuno che capisca il suo problema. E il problema suona così: mio padre è morto e siamo tre fratelli che non si parlano; il socio se ne va e vuole la sua parte; mi è arrivata una lettera che non capisco. Il sito dello studio invece parla un'altra lingua: diritto civile, diritto commerciale, successioni, contenzioso. Chi ti cerca scrive su Google "eredità fratelli non si parlano" e sul sito trova la voce Successioni. Sono etichette esatte e inutili: cerca il problema, trova la materia.

Dentro il perimetro del codice un sito può fare tutto questo:
- Le aree di attività scritte come le chiama il cliente, con tre righe su quali situazioni portano lì.
- Le persone dello studio: nome, volto, percorso, chi segue cosa.
- Il primo appuntamento: come si fissa, cosa portare, cosa succede in quella prima ora e cosa no.
- Il territorio: dove sta la sede, in quali fori si lavora, come si arriva in centro a Forlì e dove si parcheggia.
Sono informazioni vere, verificabili, non comparative, ed è l'ossatura di un buon sito per uno studio: come si costruisce lo trovi nella pagina sui siti per gli studi legali di Forlì. Le stesse regole valgono per la scheda dello studio su Google.
Chi risponde dei testi quando un'agenzia cura il sito di uno studio legale
Il dovere di verità dell'articolo 35 è dell'avvocato e non si delega a chi impagina il sito o pubblica i post. Per questo, quando sito e profili li cura qualcun altro, la regola sana è metterlo per iscritto: l'agenzia risponde della pubblicazione dei testi che il titolare ha approvato per iscritto, anche solo con una mail, e niente esce senza quell'approvazione. Quello che si afferma, le risposte ai messaggi e alle recensioni restano decisioni dell'avvocato. Sembra burocrazia, ed è quello che tiene chiaro chi ha detto cosa il giorno in cui una frase viene contestata.
C'è anche una regola che riguarda il modo di pagare il fornitore. L'articolo 37 vieta all'avvocato di procurarsi clienti tramite agenzie o procacciatori e di pagare provvigioni per un cliente presentato: diffida di chi ti propone un sito pagato a contatto procurato.
Infine, la misura. Uno studio legale non è un'azienda con un reparto marketing, e non ha bisogno di una macchina da agenzia: gli basta una presenza curata e costante. Il sito si dimensiona sull'agenda di chi lo firma: poche pagine vere, un ritmo di aggiornamento che regge anche nelle settimane di udienze, nessun calendario di pubblicazioni che nessuno avrà il tempo di seguire.
Un sito di studio legale fa da filtro prima che squilli il telefono
Un sito chiaro non serve solo a farsi trovare: toglie le telefonate di chi cerca una cosa che lo studio non fa, e porta in studio persone che hanno già capito con chi parlano. Un professionista che passa mezz'ora al giorno a spiegare al telefono di quali materie non si occupa non ha un problema di clienti, ha un problema di pagine.
Il lavoro sul sito che hai è in due passaggi: togliere le righe che il codice non ammette, poi riscrivere le aree di attività con le parole di chi ti cerca. Se il sito ha qualche anno, conviene capire prima se va rifatto da capo o sistemato; il ragionamento completo su cosa deve fare un sito sta nella guida al sito di un'azienda di Forlì, e cosa comprende un sito fatto per durare nella pagina sui siti per attività e studi professionali.
Se vuoi un secondo paio d'occhi, noi di Luxè Agency, a Forlì, leggiamo il sito del tuo studio con il codice accanto: mandaci l'indirizzo e ti segniamo le righe da togliere e le pagine che mancano. La valutazione sul tuo caso resta al tuo Ordine.
Chi ha scritto questo articolo
Luxè Agency costruisce siti e gestisce la presenza online delle attività di Forlì, Cesena e della Romagna, fino al bolognese. Scriviamo di quello che facciamo tutti i giorni: siti che devono portare richieste, non fare scena.
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